Art. 56 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 56

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
Il Ministro per il tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.
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