Art. 55 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 55

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all' della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
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