Art. 52 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 52

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato "Prestito per l'edilizia scolastica", da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970 e di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1971. L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio. Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.
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