Art. 49 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 49

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti e formalità occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie e sono esenti dai diritti catastali. Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere di edilizia sono realizzate direttamente dagli Enti interessati o con il concorso dei medesimi.
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