Art. 47
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
(Articolazione del primo programma quinquennale)
Il programma quinquennale di cui al secondo comma dell' sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.
I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro per la pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell' e, per i progetti già approvati, le norme previste nell'.
Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, compresi nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, che siano stati parzialmente finanziati e progettati, nonchè opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all' possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all', anche ai fini dell'.
Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall' entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.
Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal Collegio dei presidi di Facoltà, su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonchè con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione perverrà alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facoltà per le questioni di loro interesse. A tale fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facoltà saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti della Facoltà, designati dalle rispettive associazioni.
I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-28;641#art-47