Art. 43 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 43

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 28 dic 1969
(Procedura per l'erogazione dei contributi) Ai fini dell'erogazione dei contributi il rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera: a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera; b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi; c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi. L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al rettore della Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale. Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione . Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento. Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641#art-43