Art. 42 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 42

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Enti beneficiari dei contributi) Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all' sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonchè i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.
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