Art. 39 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 39

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 28 dic 1969
(Progettazione delle opere) Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari. Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei. I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.
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