Art. 35
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
(Spese per le opere della edilizia universitaria)
Ai fini del precedente articolo sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonchè per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie e, in via eccezionale, per lo acquisto di edifici semprechè questi rispondano a criteri di funzionalità didattica e ambientale e l'acquisto sia economicamente conveniente.
Il programma quinquennale può comprendere anche spese per l'acquisto di aree disposto fra il 1 gennaio 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora tali aree siano riconosciute idonee a norma del successivo ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso.
Degli stanziamenti di cui all' il 3 per cento è accantonato anno per anno per fronteggiare situazioni derivate da eventi non prevedibili; la somma accantonata deve essere comunque impegnata non oltre l'ultimo anno del programma quinquennale.
Storico versioni
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