Art. 34 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 34

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971) Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli . Ai fini del primo programma quinquennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni di cui all' della presente legge.
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