Art. 26
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 28 dic 1969
(Interventi urgenti)
Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.
A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo -32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.
Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti .
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell' della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all' della presente legge
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Storico versioni
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