Art. 24 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 24

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Collaudo e consegna delle opere) Il collaudo delle opere, di cui al presente capo, è disposto dal provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformità alle norme vigenti. Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata. Le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell' del regio decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654, e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà ai Comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.
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