Art. 23 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 23

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Appalto-concorso obbligatorio) Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso.
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