Art. 22 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 22

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 28 dic 1969
(Appalto-concorso) Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.
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