Art. 20 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 20

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Approvazione dei progetti) I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa; quelli di importo superiore sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25. I membri della predetta Commissione possono farsi sostituire. Detta Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonchè delle somme stanziate per imprevisti in sede di progetto. Sono altresì di competenza della predetta Commissione l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.
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