Art. 18 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 18

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 28 dic 1969
(Progettazione delle opere in concessione) Gli Enti concessionari, di cui all', cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all', la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti. Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli , nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione. Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.(2) Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunzi legali della Provincia. L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione. Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere. Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all', non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641#art-18