Art. 99 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 99

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare si intendono richiamate: a) le norme contenute negli e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, per la prevenzione, e la cura dell'invalidità; b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e tasse giudiziarie previste negli articoli 109, 122, 124 e segg. del citato decreto-legge. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, decorrono per i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria riscossi unitamente agli altri contributi ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, dalla data di decontazione definitiva dei ruoli equipaggio.
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