Art. 98 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 98

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 20 giu 1975
Norme transitorie per le vedove già escluse dal pensionamento La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui agli del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, ha diritto alla pensione secondo le norme degli della presente legge, a condizione che: a) non si sia verificato nei suoi confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto alla pensione, secondo i citati ; b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. (3) La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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