Art. 93 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 93

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni Con la data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'attività del Fondo degli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724, e delle gestioni istituite in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, e della legge 11 aprile 1941, n. 267. Il disavanzo del Fondo assegni complementari è trasferito a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale in proporzione dell'onere che il Fondo ha rispettivamente sostenuto per le due Gestioni nell'anno immediatamente precedente quello di entrata in vigore della presente legge. Le attività e le passività delle altre gestioni previste dal primo comma sono trasferite alla Gestione marittimi.
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