Art. 91
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento
Il pensionato già iscritto alla Cassa per la previdenza marinara, che abbia ottenuto una pensione a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale e si rioccupi presso gli uffici amministrativi delle aziende di cui all' della presente legge, ha diritto allo accreditamento in un conto di risparmio fruttifero al tasso di interesse del 4 per cento, della quota integrativa dei contributi dovuti alla Gestione speciale a norma dell' ed avrà restituita la quota medesima al momento della cessazione dal servizio.
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