Art. 89
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Pensioni di riversibilità
Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che, alla data del decesso, possa far valere le condizioni di pensionabilità previste dall' della presente legge, lettere a) e b), ovvero, limitatamente al personale appartenente allo stato maggiore navigante iscritto alla "Gestione speciale", quando l'iscritto medesimo sia deceduto per infortunio, occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
I beneficiari da pensione di cui a precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.
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