Art. 88
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta
Le pensioni liquidate ai sensi dell' del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-27;658#art-88