Art. 88 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 88

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta Le pensioni liquidate ai sensi dell' del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.
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