Art. 87 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 87

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 Per i pensionati che non esercitino o non possano esercitare la facoltà di opzione prevista dal precedente articolo o siano titolari di una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, il trattamento in atto è ricostituito con decorrenza dal 1 gennaio 1965, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione previsto dall', primo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183. Per i pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza successiva al 1 agosto 1952, la quota di pensione corrispondente ai contributi versati prima di tale data è maggiorata di 57 volte, con effetto dal 1 gennaio 1965. Le pensioni così ricostituite sono trasferite in carico all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell', tenute conto di quanto previsto dall', ultimo comma, e previa applicazione dei benefici stabiliti dall' della presente legge.
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