Art. 84 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 84

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio L'iscritto che cessi dal prestare servizio presso le aziende di cui al precedente o che sia trasferito nella categoria dei dirigenti, senza aver maturato il diritto a pensione, e che possa far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha la facoltà di continuare a proprio carico il versamento dei contributi alla Gestione speciale sulla base della retribuzione di cui al precedente , determinata alla data di cessazione del servizio o del trasferimento nella categoria dei dirigenti. La retribuzione soggetta a contribuzione sarà adeguata in relazione alle variazioni delle retribuzioni percepite dagli iscritti aventi pari grado ed anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro dell'interessato o di trasferimento del medesimo nella categoria dei dirigenti. L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente fissata ai sensi del precedente , tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dello stesso articolo. L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare, per la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale, il solo contributo integrativo previsto dall' per la Gestione medesima; in tal caso, le prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria resteranno a carico della Gestione speciale per le sole quote integrative. La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che comunque ne comportino la esclusione o l'esonero, nonchè quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme ivi compresa l'assicurazione citata. La facoltà prevista dal primo comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data dell'anzidetto trasferimento. L'iscritto cessato dal servizio che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale o che consegua tale requisito con la contribuzione prevista dal primo comma del presente articolo, può rimanere iscritto senza versamento del contributo. Per l'iscritto trasferito nella categoria dei dirigenti non è più ammesso il versamento volontario dei contributi allorchè l'iscritto possa far valere 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale. In tali casi la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti è calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale oppure alla data di sospensione dei versamenti volontari e la pensione così calcolata è maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali saranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio o di trasferimento nella categoria dei dirigenti o di sospensione dei versamenti volontari.
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