Art. 83 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 83

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria La Gestione speciale provvederà alla liquidazione della pensione di cui all' della presente legge, ove concorrano le condizioni previste dal precedente , e si sostituirà agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione della Gestione medesima. Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, risulti determinato anche dai contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale. La sostituzione di cui al primo comma opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione speciale, se a tale data l'iscritto abbia diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.
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