Art. 8 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 8

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi In caso di morte dell'iscritto che non abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione di cui all' della presente legge, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una somma pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo nella Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 7, comprensiva dell'indennità per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla citata assicurazione obbligatoria.
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