Art. 73 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 73

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti , s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
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