Art. 72 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 72

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell' e maggiorate a norma degli sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.
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