Art. 61 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 61

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
La retribuzione contributiva. I contributi dovuti, dalle aziende e dal personale di cui al precedente , alla Gestione speciale, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed all'assicurazione contro la tubercolosi nonchè quelli dovuti all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione assoggettabile a contributo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il contributo, per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente , è versato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sia per la parte a carico del dirigente sia per la parte a carico dell'azienda, per essere poi da questi trasferito alla Gestione speciale. Il contributo di cui al precedente comma è dovuto nella misura globale stabilita dall' della presente legge sulla retribuzione riferita, per pari anzianità di servizio e di grado, alla qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente, tenuto conto del ruolo o della categoria attribuibili allo iscritto. Per la parte di retribuzione eccedente restano ferme le norme di leggi e contrattuali collettive che disciplinano, per i dirigenti delle società di cui all', la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
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