Art. 60
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Carattere integrativo della Gestione speciale.
Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109, e dalla presente legge, è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal presente titolo, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo .
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