Art. 59 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 59

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle Società indicate nel precedente articolo, cessa dall'essere iscritto alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle Società stesse. I periodi di servizio prestati anteriormente alla predetta data, in costanza di iscrizione alla Gestione speciale, sono integralmente riconosciuti agli effetti delle norme contenute nel Titolo II della presente legge. La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale i contributi relativi ai periodi da riconoscere. A tal fine è fatto riferimento all'aliquota ed alle tabelle di competenze medie vigenti in ciascuno dei periodi da riconoscere, nonchè alle qualifiche rivestite dagli interessati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale che risulti iscritto alla Gestione speciale alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli iscritti appartenenti al personale amministrativo e di stato maggiore navigante, che conseguano la qualifica di dirigente dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di continuare la iscrizione alla Gestione speciale ai sensi del successivo . I dirigenti assunti in servizio con tale qualifica dalle Società di cui al primo comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dalla iscrizione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione speciale.
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