Art. 57 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 57

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio. I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili sia agli effetti della pensione prevista dal precedente articolo 13, sia di quella da liquidarsi a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi sopra considerati sia stato compiuto con imbarco su navi mercantili. Il riconoscimento avviene nei limiti disposti dalle norme della predetta assicurazione obbligatoria. La copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla Gestione marittimi è effettuata annualmente mediante il trasferimento alla gestione medesima di una somma da determinare dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio integrativo giornaliero versato alla Gestione marittimi per la generalità degli iscritti. Restano ferme le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'accreditamento dei periodi di assistenza indicati nel precedente comma.
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