Art. 56 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 56

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Ammortamento del disavanzo Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutata sino alla data in entrata in vigore della presente legge e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualità posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967. Le annualità di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue: Rate di ammortamento (milioni di lire) 1° anno.................................... 7.020 2° anno.................................... 6.570 3° anno.................................... 6.040 4° anno.................................... 5.300 5° anno.................................... 4.520 6° anno.................................... 3.700 7° anno.................................... 2.860 Per gli anni successivi, le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.
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