Art. 53 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 53

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione I titolari delle pensioni liquidate per inabilità alla navigazione, senza il concorso dell'invalidità prevista dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono soggetti d'ufficio a visita sanitaria triennale sino a concorrenza dell'età di 60 anni, ai fini dell'accertamento del requisito posto dalla citata assicurazione per la liquidazione delle pensioni stesse. Il pensionato è tenuto a sottoporsi alla visita sanitaria disposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Ove egli, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito rivoltogli, la erogazione della pensione è sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la visita sanitaria avrebbe dovuto effettuarsi. La erogazione della pensione è ripristinata dalla data di sospensione, non appena l'interessato sia stato sottoposto alla visita sanitaria richiesta ovvero sia deceduto. Ove, dalla visita sanitaria di cui al precedente comma, risulti accertata l'invalidità richiesta dall'assicurazione obbligatoria, la liquidazione della quota di pensione a carico dell'assicurazione medesima decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento.
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