Art. 52 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 52

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attività di servizio I marittimi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi tra il 1 luglio 1920 e la predetta data, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi medesimi, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione. A tale fine, quando il marittimo abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione marittimi è tenuta a versare i contributi base determinati in relazione alle competenze medie, maggiorate del 15 per cento, sulle quali l'iscritto ha versato i contributi alla Gestione stessa, ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall' del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana o mese di navigazione può superare il contributo corrispondente alla classe massima di contribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658#art-52