Art. 50 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 50

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'età prevista dal preesistente ordinamento, se più favorevole. La misura delle pensioni indirette e di riversibilità a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.
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