Art. 45 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 45

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione marittimi, il riconoscimento del lavorio valutato dalle autorità marittime per il conseguimento delle patenti di grado. Tale riconoscimento è effettuato in ragione dei 3/5 della durata del lavorio, previo versamento, nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza marinara, di un contributo stabilito in base all'aliquota in vigore alla data della domanda di riconoscimento ed alla retribuzione relativa agli allievi ufficiali di macchina. Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del rilascio della patente.
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