Art. 41 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 41

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Prosecuzione volontaria dell'assicurazione L'iscritto che, al compimento del 60° anno di età, se uomo, o del 550, se donna, possa far valere almeno 7 anni di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione della pensione, può chiedere di continuare a proprio carico la contribuzione in forma volontaria. Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle retribuzioni giornaliere vigenti alla data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in relazione al genere della nave e della navigazione e alle qualifiche rivestite dallo iscritto, negli ultimi dodici mesi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi. La media suddetta dovrà essere variata ogni qualvolta si proceda a variazioni tabellari ai sensi dell'articolo 6. L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente prevista per la Gestione marittimi e per l'assicurazione obbligatoria dall'articolo 7, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dell'articolo medesimo. Se l'iscritto possieda i requisiti per la prosecuzione volontaria anche nell'assicurazione obbligatoria, si fa luogo alla devoluzione delle quote contributive di pertinenza dell'assicurazione medesima ai sensi dell'articolo 7 della presente legge. Se l'iscritto non possieda invece i requisiti per la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria, tutti i contributi di cui al secondo comma restano acquisiti alla Gestione marittimi, che assumerà a proprio carico l'intero onere delle prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria dell'iscrizione nella Gestione medesima. L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare per la prosecuzione volontaria nella Gestione marittimi il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 7 per la Gestione medesima. In tal caso la quota di pensione corrispondente ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria è devoluta alla Gestione marittimi ai sensi dell'. La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o che, comunque, ne comportino la esclusione o l'esonero, nonchè quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme, ivi compresa l'assicurazione citata.
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