Art. 40 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 40

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato Per il personale salariato immesso nei ruoli degli operai dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 o di altre norme di legge, che ottenga il riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 dei servizi di navigazione compiuti su navi di proprietà dello Stato o comunque gestite dalla Amministrazione statale, durante i quali il personale medesimo abbia contribuito alla Gestione marittimi ai sensi della presente legge, la Cassa rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi di propria pertinenza. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le contribuzioni versate alla Gestione marittimi, in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La Cassa non è tenuta al rimborso dei contributi di cui sopra quando, alla data del decreto di inquadramento nei ruoli, abbia già provveduto alla liquidazione della pensione con il compito dei detti contributi. In tal caso, dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di riscatto dei periodi valutabili agli effetti della pensione statale di cui al primo comma, la Cassa verserà all'Amministrazione statale le quote di pensione corrispondenti ai contributi relativi ai periodi di servizio riconosciuti.
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