Art. 35
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi
I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera o esercitanti l'attività di pilota in acque straniere possono essere iscritti alla Gestione marittimi.
L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi.
Il contributo dovuto per l'iscrizione è quello globale previsto dal precedente articolo 7, comprese le quote poste a carico dello Stato da apposite norme di legge.
Il contributo stesso è integralmente versato alla Gestione marittimi, cui fa esclusivo carico l'onere delle corrispondenti prestazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-27;658#art-35