Art. 35 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 35

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera o esercitanti l'attività di pilota in acque straniere possono essere iscritti alla Gestione marittimi. L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi. Il contributo dovuto per l'iscrizione è quello globale previsto dal precedente articolo 7, comprese le quote poste a carico dello Stato da apposite norme di legge. Il contributo stesso è integralmente versato alla Gestione marittimi, cui fa esclusivo carico l'onere delle corrispondenti prestazioni.
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