Art. 31 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 31

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato. Sono abrogate le seguenti disposizioni: della legge 23 luglio 1914, n. 742; , ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292; , penultimo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667; articolo 1, ultimo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1053; del Regolamento approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447; della legge 25 luglio 1952, n. 915.
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