Art. 29
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni
Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi.
In tali casi i periodi sopra specificati non vengono considerati utili ai fini dell'indennità una tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.
Nel caso che si debba provvedere al ricongiungimento dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell' della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.
Al marittimo che abbia maturato il diritto alla pensione a carico della Gestione marittimi prima della data di cessazione del servizio ferroviario e che non consegua poi il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico del bilancio dello Stato o di altre Amministrazioni od enti, la Gestione marittimi corrisponderà a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione acquisito ai sensi del precedente , primo comma, nel periodo compreso fra la data di decorrenza della pensione a carico della gestione marittimi e quella di cessazione dal servizio.
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