Art. 28
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Liquidazione delle prestazioni secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, si applicano le disposizioni di cui al successivo per la ricostituzione di posizioni assicurative anteriori alla entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dell', secondo comma, per la ricostituzione delle posizioni assicurative posteriori alla data citata, sulla base della retribuzione stabilita ai sensi del precedente .
Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato subentra nei diritti del marittimo e dei superstiti in conformità alle disposizioni dell' della presente legge.
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