Art. 24
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
La retribuzione contributiva e pensionabile
La retribuzione assoggettabile a contributo e da prendersi a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente articolo 13, è fissata dalle tabelle G.M. n. 1 e G. M. n. 2 allegate alla presente legge, in relazione alle qualifiche rivestite a bordo dal personale interessato ed al genere della nave e della navigazione, e sarà successivamente variata, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 6, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.
Storico versioni
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