Art. 12 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 12

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Carattere integrativo della Gestione marittimi Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII - Sezione I e III - che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.
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