Art. 5 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

Art. 5

LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

In vigore dal 5 ago 1967
L'accertamento dei requisiti, di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l' del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267. Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa.
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