Art. 3 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

Art. 3

LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

In vigore dal 5 ago 1967
Le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando abbiano i requisiti di cui all'articolo 1.
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