Art. 11 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

Art. 11

LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

In vigore dal 5 ago 1967
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione. I provvedimenti di concessione dei benefici, previsti dagli , sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla loro emanazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 1967 SARAGAT MORO - RESTIVO - FANFANI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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