Art. 71 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 71

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Le disposizioni contenute nell' della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613#art-71