Art. 60 · LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Art. 60

LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

In vigore dal 18 ago 1967
Il primo comma dell' della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente: "La durata del permesso è di quattro anni".
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